Con ordinanza n. 5739 del 9 settembre 2022, la Sezione I-ter del T.A.R. Lazio – Sede di Roma ha accolto l’istanza cautelare presentata da una lavoratrice in merito alla procedura di regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare di cui all’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
La questione sottoposta all’attenzione del Giudice amministrativo ha riguardato la legittimità del provvedimento di diniego con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 presentata dal datore di lavoro in favore della lavoratrice ricorrente.
La procedura di emersione oggetto della controversia ha previsto la possibilità di presentare istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare da parte del datore di lavoro in favore anche della lavoratrice. A tal fine, la procedura prevede una serie di adempimenti a carico del datore di lavoro per il buon esito della procedura.
Nel corso della procedura de qua, l’Amministrazione mediante diversi preavvisi di rigetto ha comunicato al datore di lavoro asseriti adempimenti da parte di quest’ultimo, il quale ha sempre dato riscontro positivo.
Ciò nonostante, l’Amministrazione ha notificato al datore di lavoro il provvedimento di diniego dell’istanza in sanatoria sul presupposto del tardivo pagamento effettuato dal datore di lavoro del contributo forfettario di Euro 500.
Avverso il provvedimento di diniego ha proposto ricorso la lavoratrice interessata dal procedimento in sanatoria, difesa dall’Avv. Prof. Stefano Vinti.
In particolare, la difesa ha sottolineato la totale estraneità e incolpevolezza della ricorrente nella procedura in contestazione e pertanto la sproporzionalità dell’atto adottato dall’Amministrazione resistente nei confronti della lavoratrice che per un mero ritardo a lei non imputabile è stata costretta a subire gli eventi negativi del diniego, pur possedendo tutti i requisiti per poter sperare nell’accoglimento dell’istanza e regolarizzare la sua posizione lavorativa.
Parte ricorrente ha, inoltre, evidenziato come il pagamento del contributo forfettario previsto dalla normativa di riferimento, seppur tardivo rispetto al termine previsto dalla normativa di riferimento, era stato effettuato dal datore di lavoro prima della conclusione del procedimento.
In sede cautelare, Il Collegio ha ritenuto eccessivamente formale la posizione assunta dall’Amministrazione e ha sottolineato che gli adempimenti imposti dalla normativa per la procedura di emersione del lavoro irregolare erano comunque avvenuti prima della conclusione del procedimento, confermando e accogliendo le eccezioni sollevate dall’Avv. Prof. Stefano Vinti.
Pertanto, ha fissato una nuova udienza per il riesame della posizione della lavoratrice: “considerate, in particolare, le motivazioni esclusivamente formali poste a fondamento del diniego, la inusuale durata e complessità della procedura – contraddistinta da ben tre comunicazioni di preavviso di rigetto – e l’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria a seguito dell’ultima comunicazione ex art. 10 bis della L. nr. 241/1990 e prima della conclusione del procedimento” pertanto ha ritenuto “di dover ordinare il riesame della posizione della ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, rinviando per la prosecuzione all’udienza in camera di consiglio del 22.11.2022”.