Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), con la sentenza del 16 ottobre n. 10565, respinge il ricorso proposto da Poste Italiane nei confronti della società Nexive Spa.
Il ricorso riguardava l’aggiudicazione dei lotti nn. 1 e 2 nell’ambito della procedura per la definizione di un accordo quadro per la spedizione della CIE (“Carta d’Identità Elettronica”) e relativi servizi connessi, nella gara indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in favore del costituendo R.T.I. Nexive S.p.a. – Nexive Commerce S.r.l.
In particolare, la ricorrente – unica altra concorrente ammessa alla gara – chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione lamentando come la Stazione Appaltante avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’offerta del raggruppamento costituito da Nexive S.p.a (in qualità di mandataria) e Nexive Commerce S.r.l. (mandante) poiché secondo la ricorrente dalla documentazione amministrativa, così come dai giustificativi resi ai sensi dell’art. 97 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, emergerebbe che la mandataria non eseguirebbe nessuna attività operativa oggetto del servizio sicché lo stesso sarebbe svolto dalla mandante priva dei requisiti economici e finanziari all’uopo necessari.
Il Collegio rigetta il motivo alla base dell’impugnazione della ricorrente Poste Italiane S.p.a. per avere la stessa, secondo il giudice amministrativo, proposto un’interpretazione fuorviante della documentazione amministrativa.
Afferma sul punto il T.A.R.: “Ebbene a parere del Collegio nessuno di tali profili di illegittimità sussiste, apparendo fuorviante in punto di fatto – prima ancora che di diritto – l’interpretazione che la ricorrente propone della documentazione fornita dalla controinteressata a giustificazione della sua offerta economica ed, in particolare, della dichiarazione secondo cui “La mandataria Nexive Spa, pertanto, si occuperà del coordinamento ed il controllo delle attività, sia in termini della corretta definizione/adozione delle opportune procedure aziendali per l’esecuzione del servizio e la sua gestione amministrativa, sia della messa a disposizione delle necessarie infrastrutture (già installate): Facility, Hub, filiali dirette presenti sull’intero territorio nazionale, linee di trazionamento, infrastrutture tecnologiche, IT, etc…” (in tal senso il punto 4 dei giustificati, versati in atti), per dedurne, in assenza di qualsivoglia indizio in tal senso, la confessione stragiudiziale di svolgere unicamente tale (mera) attività di coordinamento e controllo anziché anche quella dichiarata in offerta, consistente nella spedizione delle CIE. Invero, tale affermazione, resa da Nexive in sede di giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, si configura, anche in virtù del contesto in cui è data, come un’esplicazione di quell’indispensabile attività (meramente strumentale) di coordinamento, gestione e amministrazione dei processi di lavoro di entrambe le società del raggruppamento temporaneo che Nexive s.p.a. – coerentemente con il suo ruolo di mandataria – ha assunto, ferme restando le prestazioni che ognuna delle due società del raggruppamento si è impegnata a svolgere, in misura diversificata per mandataria e mandante, nell’“atto impegno costituendo RTI Nexive SPA – Nexive Commerce” con riferimento alle attività rese oggetto del bando di gara, come descritte al paragrafo 5 del capitolato tecnico. Appare, dunque, ragionevole ritenere che l’odierna controinteressata – lungi dal dichiarare che la mandataria si limiterà a coordinare e controllare le attività nonché a predisporre le procedure e a mettere a disposizione le proprie infrastrutture – abbia ivi voluto semplicemente affermare che saranno svolte dalla mandataria anche quelle attività che per quanto strumentali al servizio in affidamento, connotano la soluzione tecnica prescelta dalla aggiudicataria e le conferiscono quel valore aggiunto che contribuisce a giustificare l’eventuale anomalia dell’offerta”.
La resistente, all’esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020, difesa ed assistita dal Prof. Avv. Stefano Vinti, dall’Avv. Manuela Teoli e dall’Avv. Dario Capotorto, ha ottenuto sentenza favorevole.