Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, con sentenza pubblicata in data 7 settembre 2021, n. 9531 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso promosso da Plasser & Theurer – Export Von Bahnbaumaschinen – Gesellshaft M.B.H. contro R.F.I. e nei confronti di Tesmec Rail S.r.l. e Mer Mec S.p.a. difesa ed assistita dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti e Rosamaria Lo Grasso.
La procedura di gara aveva ad oggetto la fornitura di 15 autocarelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni ed era distinta in tre lotti da aggiudicare con il criterio del maggior punteggio complessivo.
La ricorrente, con ricorso notificato in data 15 luglio 2020, ha impugnato gli atti di gara afferenti al primo lotto, svolgendo censure anche avverso gli altri lotti, successivamente implementate con altri due distinti ricorsi tra cui quello oggetto della presente pronuncia relativa al terzo lotto (notificato in data 15 settembre 2020).
Parte ricorrente ha articolato plurimi vizi di legittimità avverso distinti atti della procedura: il bando di gara, il provvedimento di ammissione dei partecipanti alla gara e il provvedimento con cui l’Amministrazione approvava la graduatoria e procedeva all’aggiudicazione definitiva.
La controinteressata Mer Mec S.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in esame (relativo al terzo lotto) sull’assunto che l’impugnazione degli atti di gara avrebbe dovuto essere proposta utilizzando lo strumento processuale dei motivi aggiunti di cui all’art. 120, co. 7 c.p.a. rilevando, al contempo, che se tale norma impone l’impugnazione di nuovi atti del procedimento esclusivamente attraverso i motivi aggiunti vieppiù è da ritenersi vincolante nell’ipotesi in cui si propongano motivi nuovi avverso atti già impugnati.
Il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità rilevando che: “l’eccezione evidenza tratti di sicura fondatezza e va dunque accolta. Discende pianamente dall’art. 120, co. 7 c.p.a., immutato ab origine dal primo testo: “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.”. Appare al riguardo irrilevante indagare se con tali ricorsi abbiano gravato atti successivi a quelli oggetto del primo, ma sempre relativi al I lotto. Invero il ricorso in trattazione (così come l’altro coevo chiamato successivamente alla medesima odierna pubblica Udienza) ancorché investente le stesse tipologie di atti impugnati col primo ricorso (bando, verbali di selezione, aggiudicazione etc.) colpisce pacificamente il lotto 2 censurando pur sempre nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara (tutti e 3 i lotti afferiscono alla stessa, che rimonta ad un unico bando)”.
Secondo il g.a., la ratio sottesa a siffatta previsione risiede nell’esigenza di garantire concentrazione e celerità nel giudizio garantendo al contempo una tutela effettiva della posizione giuridica soggettiva del ricorrente definendo, all’interno di un unico giudizio, l’assetto degli interessi in gioco.
Inoltre, rileva il giudice, depongono a favore di siffatta interpretazione anche importanti esigenze di economia processuale; il ricorso per motivi aggiunti, infatti, consente al g.a. di padroneggiare tutto il materiale di causa potendo lo stesso procedere, senza difficoltà, all’esame congiunto dei motivi proposti con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti.
Tale fondamentale obiettivo rileva maggiormente nel rito appalti dove: “il Legislatore ha persino imposto (comma 7) l’impugnativa di nuovi atti sopravvenuti in corso di giudizio a mezzo di motivi aggiunti invece che con ricorso autonomo, onerando pure il ricorrente di far valere tutte le doglianze in un unico giudizio. La decisa preferenza per la concentrazione di tutte le domande in un unico processo risponde sia ad una esigenza di celerità, ma ancor di più ha di mira l’efficacia ed effettività della pronuncia giurisdizionale che deve esaminare e racchiudere l’intero episodio, in modo da definire tempestivamente e con chiarezza l’integrale assetto degli interessi in gioco”.
Nella pronuncia in esame, il T.A.R. chiarisce anche la nozione di “nuovo atto” ex art. 120, co. 7 c.p.a.
Secondo il g.a., l’unicità della procedura di gara e l’identità degli atti impugnati non risulta decisiva per escludere che un atto possa essere qualificato “nuovo” alla stregua della disposizione codicistica.
La particolarità della fattispecie in esame risiede nella circostanza che gli atti gravati con il presente ricorso autonomo sono gli stessi di quelli impugnati con il primo ricorso (verbali, aggiudicazione alla controinteressata etc.), ma tuttavia, in concreto, sono diversi avendo oggetti diversi, ossia concernenti i lotti diversi.
Sul punto il Collegio ha evidenziato: “Va infatti rammentato che il primo lotto concerne l’aggiudicazione Fornitura e Full Maintenance Service di nr. 6 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi e interconnessioni (CIG 7734719C07) per l’importo stimato di € 76.600.000,00 IVA esclusa. Il lotto n. 2, per la Fornitura e Full Maintenance Service di nr. 5 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi e interconnessioni (CIG 7734777BE4) per l’importo stimato di € 64.400.000,00 IVA esclusa. Il lotto n. 3 oggetto del gravame in trattazione concerne, invece, la Fornitura e Full Maintenance Service di nr. 4 autocarrelli per la diagnostica il territoriale su piazzali, nodi e interconnessioni (CIG 773480422F) per l’importo stimato di € 52.200 000.00 IVA esclusa”.
Si tratta, pertanto, di atti che richiedevano l’impugnazione mediante ricorso per motivi aggiunti ex art. 120, co. 7 c.p.a.
In conclusione, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso accogliendo l’eccezione sollevata dalla controintressata Mer Mec difesa ed assistita dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti e Rosamaria Lo Grasso.