Con una recente sentenza il T.a.r. Veneto (Sez. III) si è pronunciato sulle censure articolate da parte ricorrente, difesa ed assistita dagli Avv.ti Prof Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli incentrate sulla violazione degli articoli 1 e 2 della L. n. 381/1991 concernenti il riparto di attività nelle società cooperative sociali tra operatori professionali e soci volontari per la gestione dei servizi socio sanitari e degli articoli 23, co. 16; 95, co. 10, ultimo periodo e 97, co. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 in riferimento alla valutazione di congruità dell’offerta dei costi della manodopera impiegata nella commessa.
La questione sottoposta all’attenzione del giudice amministrativo trae origine dalla delibera di aggiudicazione, adottata in data 11 dicembre 2020, nei confronti della società OMISSIS aggiudicataria, per il lotto n. 2, di un appalto di servizi di durata complessiva di cinque anni per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in ambulanza ed emodializzati.
Parte ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 120 e ss. del c.p.a., impugnando la suddetta delibera e i plurimi atti di gara ad essa collegati, lamentando la violazione della normativa soprarichiamata per le seguenti ragioni: in primo luogo, l’impresa aggiudicataria, in totale spregio alla previsione di cui all’art. 2, comma 5, L. n. 381 del 1991, aveva destinato all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto del tutto indifferentemente – ovvero senza alcuna indicazione o specificazione delle modalità di impiego – anche i propri soci volontari.
In secondo luogo, parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di aggiudicazione per essere stato adottato in violazione del combinato disposto degli articoli: 23, co. 16; 95, co. 10 e 97, co. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto l’Amministrazione avrebbe in modo palesemente erroneo ed illogico ritenuto congruo il costo del lavoro giustificato dall’impresa aggiudicataria.
Quest’ultima ha applicato, per le figure professionali dell’autista soccorritore e dell’operatore socio sanitario, il cost orario del contratto collettivo nazionale riferito alle tabelle ministeriali del 2013 (ben sette anni prima l’indizione della procedura de qua) anziché fare uso delle nuove tabelle ministeriali riferite al contenuto della contrattazione collettiva del 2019 (siglata in via definitiva in data 21 maggio 2019) e quindi vigente sia al momento della pubblicazione del bando di gara (24 dicembre 2019) sia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (10 febbraio 2020).
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure articolate dalla ricorrente e per l’effetto ha accolto il ricorso motivando come segue.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, il g.a. ha riscontrato che l’aggiudicataria, come emerge dagli atti di gara e dalle giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia, aveva effettivamente impiegato i soci volontari indifferentemente rispetto ai “dipendenti”, al fine di svolgere, in modo del tutto analogo a quello di questi ultimi, le attività principali oggetto dell’appalto.
Tutto ciò in chiara violazione dell’art. 2, co. 5 della L. n. 381/1991, ai sensi del quale le prestazioni dei soci volontari: “possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali”; ciò comporta che l’utilizzo dei soci volontari nell’espletamento delle commesse pubbliche deve essere – quantitativamente e qualitativamente –complementare, ma non anche sostitutivo rispetto a quello degli operatori professionali.
Ciò al fine di evitare di inasprire nel settore della cooperazione sociale la concorrenza al ribasso sul costo del lavoro garantendo al contempo la migliore attuazione della prestazione contrattuale grazie all’apporto dei soci volontari.
La ratio sottesa a tale disposizione mira infatti a evitare che: “i soci volontari possano essere utilizzati per abbassare i costi nelle gare, a scapito della qualità e professionalità del servizi” garantendo al contempo: “la funzione dei volontari di arricchimento del servizio e di sostegno all’utenza”.
Il Collegio ha altresì condiviso la doglianza volta a contestare la manifesta erroneità, irragionevolezza e inadeguatezza del giudizio di non anomalia e di non congruità dell’offerta.
Sul punto, è stato ravvisato uno scostamento rilevante e ingiustificato tra il costo del lavoro indicato dalla società aggiudicataria per le due figure (autista soccorritore e operatore socio – sanitario) rispetto ai trattamenti salariali presenti nelle tabelle della contrattazione collettiva del 2019.
Il giudice ha rilevato che – diversamente da quanto accaduto – l’aggiudicataria avrebbe dovuto fare riferimento ai trattamenti salariali minimi inderogabili riferiti alla contrattazione collettiva del 2019, già vigente al momento dell’offerta e non, invece, ai trattamenti salariali indicati nelle tabelle ministeriali del 2013, riferibili a una tornata contrattuale ormai del tutto superata.
L’applicazione delle previgenti tabelle ministeriali ha consentito alla società OMISSIS di poter operare un considerevole e rilevante ribasso del costo del lavoro nella presentazione della propria offerta.
In conclusione, il Collegio ha accolto il ricorso avanzato dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli e per l’effetto ha disposto l’annullamento della delibera di aggiudicazione per le ragioni sopra esposte e valutati gli elementi previsti dagli articoli 122 e 124 del c.p.a. ha dichiarato l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il subentro in favore della ricorrente.