Verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016: il T.A.R. Lazio rigetta il ricorso e conferma l’aggiudicazione disposta nei confronti della Mer Mec S.p.a., difesa ed assistita dall’Avv. Prof. Stefano Vinti

By 15 Gennaio 20212021, News

Il T.A.R. Lazio, Sez. III, con sentenza del 16 dicembre 2020, respingeva il ricorso proposto da Tecnologie Meccaniche S.p.a. contro RFI S.p.a. e nei confronti della Mer Mec S.p.a. rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Stefano Vinti, dall’Avv. Prof. Dario Capotorto e dall’Avv. Rosamaria Lo Grasso.

Il ricorso riguardava una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, indetta da RFI S.p.a. per la fornitura di “Dispositivo Controllo giunto meccanico” contestualmente a quella di altri 12 accessori.

Il modulo di contratto a base di gara prevedeva un impegno minimo da parte della Stazione Appaltante dell’acquisto del 30% dell’importo massimo presunto dalla fornitura.

Il criterio di aggiudicazione era rappresentato dal prezzo più basso.

La ricorrente Tecnologie Meccaniche S.p.a. formulava nella procedura de quo la miglior offerta per entrambi i lotti con un ribasso pari al 76%. Successivamente, la P.A. per mezzo del RUP procedeva ad effettuare la verifica di anomalia dell’offerta in ossequio al disposto di cui all’art. 97 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

All’esito di tale verifica il RUP comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara in quanto: “la stessa, pur analizzando tutte le componenti della fornitura, non appare correttamente strutturata, risulta basata su assunti non verificabili e nel suo complesso non appare sostenibile, presentando peraltro forti criticità proprio nelle componenti di maggior delicatezza e peso. Tale considerazione appare ancor più significativa considerando l’alto valore ricoperto dai materiali oggetto di fornitura, che rispondono ad una primaria esigenza di sicurezza del traffico ferroviario.

Di conseguenza, la ricorrente incardinava il giudizio in esame dinanzi al g.a. articolando l’impugnazione sulla base di quattro motivazioni che si incentravano, sotto diversi aspetti, sull’errata valutazione che l’Amministrazione avrebbe compiuto con riferimento all’offerta della stessa ricorrente.

In particolare, la ricorrente denunciava la violazione dei criteri e dei principi che presiedono la valutazione di anomalia ex art. 97. Ciò in quanto, a dire della ricorrente, nella valutazione compiuta dalla P.A. non era possibile individuare i criteri e le operazioni matematiche che erano state successivamente poste dalla S.A. alla base della negativa valutazione della offerta. Peraltro, sempre secondo la ricorrente, il criterio del “prezzo ottimale” usato dalla Stazione appaltante produrrebbe una violazione delle norme in materia di verifica dell’anomalia perché prescinderebbe dalla valutazione in concreto dell’offerta.

Il ricorso lamentava altresì la mancata valutazione complessiva dell’offerta, avendo la P.A. – a dire della ricorrente – valutato soltanto i singoli elementi della stessa, i quali, considerati singolarmente, non consentivano di individuare la vantaggiosità, nel complesso, dell’offerta della ricorrente. Infine, la ricorrente denunciava la violazione del principio di libera autodeterminazione dell’imprenditore nella formulazione dell’offerta, poiché l’Amministrazione si sarebbe limitata ad effettuare una valutazione prognostica con esclusivo riferimento alla percentuale minima di impegno di acquisto pari al 30% della fornitura, senza considerare la possibilità che tale percentuale venisse superata, eventualità invece considerata dalla ricorrente nell’offerta dalla stessa presentata.

Il T.A.R. procedeva all’esame dei differenti motivi di ricorso sopracitati e già all’esito della camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il Collegio respingeva le motivazioni della ricorrente e confermava l’esito dell’aggiudicazione della procedura de quo nei confronti di Mer Mec S.p.a. difesa ed assistita dal Prof. Avv. Stefano Vinti, dall’Avv. Prof. Dario Capotorto e dall’Avv. Rosamaria Lo Grasso.

Il g.a. incentrava la propria decisione sul criterio di valutazione utilizzato dalla Stazione appaltante – ovvero quello del prezzo ottimale – ritenendo che il metodo usato da RFI S.p.a. fosse plausibile: “ Il criterio adottato dalla Commissione per individuare il prezzo ottimale appare plausibile poiché deriva dalla media delle offerte più basse che sono state proposte nella gara in questione e che pertanto rappresentano un dato di partenza realistico per individuare un prezzo concorrenziale ma che garantisca anche un utile anche se contenuto”.

Sulla base di tale criterio, valutando il prezzo più basso offerto dalla ricorrente in sede di gara ed ipotizzando uno scenario di acquisto della fornitura pari al 60% (ben oltre il 30% previsto nella lex di gara), secondo il T.A.R. si giungeva, anche in concreto, non solo all’assenza di alcun utile per l’operatore, ma ad una sicura perdita.

Il T.A.R. adito affermava come, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, il metodo scelto per condurre la valutazione dell’offerta della ricorrente fosse stato poi calato nella valutazione in concreto dell’anomalia, basata sui giustificativi dell’offerta prodotti dalla ricorrente.

Infine, il g.a. riteneva che lo scenario di plausibilità del 30% della fornitura che la Commissione poneva a base della propria valutazione negativa ex art 97 del D. Lgs. n. 50/2016 fosse del tutto legittimo, in quanto la P.A. si era impegnata solo con riferimento a tale quantitativo.